STATUTO Art. 1 - Costituzione e sede È costituita l'Associazione tra motociclisti denominata "INTERNET RIDERS OF ITALY" con sede in Roma via Archimede, 138; essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia. Art. 2 - Carattere dell'Associazione L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento. L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché iscriversi a federazioni nazionali. Art. 3 - Durata dell'Associazione La durata dell'Associazione è illimitata. Art. 4 - Scopi dell'Associazione Scopo dell'Associazione è la promozione di attività culturali in Italia e all'estero, favorendo lo sviluppo fra i soci e tra i cittadini di iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale, tramite tutti i mezzi di informazione possibile anche telematici. Proporre a livello nazionale ed internazionale un supporto ai propri associati nello svolgimento di viaggi, nella partecipazione e organizzazione diretta di convegni, raduni, tavole rotonde, congressi, conferenze, seminari, dibattiti, mostre fotografiche, mostre di pittura e scultura, proiezioni di film e documentari, proiezione di gare e manifestazioni sportive, organizzazione di gare e manifestazioni sportive, ed ad ogni altra attività legata al tempo libero e all'utilizzo della motocicletta. L'Associazione potrà inoltre pubblicare e vendere una rivista (anche telematica), organizzare corsi di preparazione e perfezionamento della guida, proporre incontri fra gli associati, organizzare pranzi sociali, organizzare una propria mensa o spaccio con somministrazione di cibi e bevande, proporre studi e ricerche nel campo dell'informatica, studi e ricerche nel campo dell'ecologia e dell'ambiente. L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi del Club. L'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale potrà rappresentare in ogni sede e luogo, in persona dei suoi rappresentanti legali, gli associati, per concludere contratti di partnership, sponsorizzazione, assistenza, consulenza tecnica, fornitura e quanto altro si riveli utile ai propri associati. I SOCI Art. 5 - Requisiti dei Soci Potranno diventare soci della "INTERNET RIDERS OF ITALY" persone fisiche italiane e straniere in numero illimitato che sono in possesso di un mezzo a due o tre ruote di cilindrata superiore ai 150 cc. e che abbiano a disposizione un accesso alla rete Internet (IP address o solo E-mail) per poter seguire da vicino le attività dell'Associazione. Nell'Associazione si distinguono i Soci Onorari, Soci Fondatori, Soci Effettivi. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire ad altri Soci la prerogativa attribuita ai Soci Fondatori. Possono essere Soci Onorari: alte personalità insigni per pubblico riconoscimento o persone che abbiano reso segnalati servigi all'Associazione. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, hanno voto deliberativo nelle assemblee ma non possono essere eletti a cariche sociali. Sono Soci Fondatori coloro che risultano dall'elenco generale dei Soci. Soci Effettivi: per essere ammesso a Socio Effettivo bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo ed essere proposto da un Socio Fondatore o Effettivo già iscritto e versare la quota di iscrizione e la quota di partecipazione all'atto di presentazione della domanda. La quota d'iscrizione e la quota di partecipazione saranno deliberate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Sull'ammissione a socio il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno tre quinti dei componenti. Le decisione del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: - Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima la scadenza dell'anno;
- Per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti di base stabiliti nell'Art. 4;
- Con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- Per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno solare provvede alla revisione della lista dei Soci;
- Per ritardato pagamento dela quota di partecipazione.
Art. 6 - Organi dell'Associazione Organi dell'Associazione sono: - L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
ASSEMBLEA Art. 7 - Partecipazione all'Assemblea L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della quota di partecipazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci: Onorari, Fondatori, nonché soci Effettivi. I soci Effettivi aventi diritto di voto devono avere almeno un anno di anzianità di iscrizione all'atto della convocazione dell'Assemblea ed avere compiuto il 18o anno di età. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: - per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei Soci Fondatori o Effettivi nel loro insieme.
Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito a tutti i Soci a cura della Presidenza del Consiglio Direttivo; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni. Art. 9 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a quattro. È ammesso il voto per via telematica ove sia possibile l'identificazione del Socio votante, secondo quanto previsto dall'apposito "Regolamento per le assemblee e le votazioni telematiche", emanato del Consiglio Direttivo. Non sono ammessi voti per corrispondenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci. Art. 10 - Forma di votazione dell'Assemblea L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, o secondo le modalità previste dal "Regolamento per le assemblee e le votazioni telematiche"; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti. Art. 11 - Compiti dell'Assemblea All'Assemblea spettano i seguenti compiti: - in sede ordinaria:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della Sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri scelti sempre tra i Soci Fondatori e nominato per la prima volta nell'atto costitutivo. L'Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale; nomina anche un Vicepresidente, un Segretario ed il Tesoriere-Cassiere. Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente sovraintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni de Consiglio Direttivo. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. TESORIERE Art. 13 - Compiti del Tesoriere Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio membro dell'Associazione di curare materialmente la gestione economica dell'Associazione stessa in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono. FINANZE E PATRIMONIO Art. 14 - Entrate dell'Associazione Le entrate dell'Associazione sono costituite: - dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio dell'Associazione;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- da contributi di pubbliche aministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- rendite del proprio patrimonio.
Art. 15 - Durata del periodo di contribuzione I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Entro il 30 marzo di ogni anno i soci dovranno provvedere al versamento dei contributi per l'esercizio in corso. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso. Art. 16 - Diritti del Socio al patrimonio sociale Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. NORME FINALI E GENERALI Art. 17 - Esercizi sociali L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo. Art. 18 - Modifiche statutarie Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci appositamente convocata. Art. 19 - Scioglimento e liquidazione In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o dai liquidatori a scopi di utilità generale o in beneficenza. Art. 20 - Regolamento interno Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Art. 21 - Rinvio Per quanto sopra non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Roma 31 luglio 1996 Letto, approvato e sottoscritto dai Signori soci fondatori: Pierluigi Miranda - Presidente Roberto Aquilano - Vicepresidente Alberto Pellegrini - Segretario Claudio Biferale - Tesoriere Ettore De Simone - Consigliere Francesco Milone Andrea Suatoni Fabio Lagatta Francesco Romagnoli Benedetto Veneri Stefano Correr
|